A Fermignano prosegue l’urbanistica creativa

A Fermignano prosegue l’urbanistica creativa: invece di cambiare la norma comunale sui parcheggi si approva una deroga che per i parcheggi non è neppure prevista.

Il 16 giugno il Consiglio Comunale di Fermignano ha approvato un’altra deroga alle norme tecniche del suo piano regolatore, questa volta per ridurre il numero di parcheggi per la nuova scuola primaria, escludendo quelli privati effettivamente inutili per un edificio pubblico.

Come per il Palabivio, pur sapendo che chi fa notare le anomalie procedurali rischia di apparire come il responsabile dei ritardi alle opere pubbliche della città, il MoVimento 5 Stelle ha ritenuto giusto contestare in Consiglio il metodo della deroga.

Ancora una volta il Sindaco e il suo tecnico di fiducia si sono dilungati sul condivisibile orgoglio di realizzare scuole e impianti sportivi, sulle meno condivisibili difficoltà tecniche che si scoprirebbero solo vivendo e sui tempi troppo lunghi della burocrazia, senza risolvere la principale obiezione posta dal M5S.

Per quale ragione il Comune chiede e approva una deroga ad una norma comunale che può cambiare quando vuole, e che non ha cambiato nel 2016 quando ha approvato la variante generale al Piano regolatore?

Nella sua proposta di deroga il Comune afferma infatti che “le Norme Tecniche Attuative del PRG non garantiscono sufficiente chiarezza in merito alla dotazione di standard (art.6) evidenziando una caotica ed ingiustificata distinzione fra parcheggi pubblici e privati anche in presenza, come nel progetto in oggetto, di un edificio esclusivamente pubblico”.

E’ ovvio che se le norme tecniche poco chiare fossero state cambiate nel 2016 oggi non avremmo avuto bisogno di questa deroga (e non solo), quindi non avremmo sprecato del tempo ma soprattutto non avremmo dovuto assistere alla creatività di chi la applica ai parcheggi citando una legge che di fatto li esclude: “il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, …..la deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati..” (art 14 c.1 DPR 380/01).

Per concludere: le deroghe hanno senso quando le norme funzionano e non si riescono ad applicare ad un contesto particolare. Ma quando è ormai chiaro che non funzionano in generale, perché “non garantiscono sufficiente chiarezza”, siamo sicuri che la modalità più corretta sia quella di derogarle piuttosto che migliorarle il prima possibile?

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